31/12/2015

ART. 97 - RIPRESE VIDEO E FOTO DI PERSONE

RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI

 

L’articolo 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

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Vediamo come funziona l’Articolo 97

 

L’articolo 97 funziona in questo modo: -

 

Il consenso non occorre: 1° se si tratta di un personaggio famoso o un “uomo pubblico” (non importa dove fotografati);

 

2° se l’immagine dovesse servire alla magistratura o Forze di Polizia (“foto segnaletica”, o altro);

 

3° se viene pubblica a scopi scientifici, didattici o culturali;

 

4° se la pubblicazione è collegata a fatti di interesse pubblico (dovunque verificatisi – “ Stadi, Palazzetti, Palestre, Piazze ecc.”);

 

5° Se la pubblicazione è collegata a fatti anche non di interesse pubblico, ma svoltisi in pubblico (Matrimoni, Compleanni, Battesimi ecc.)